La revisione

La Revisione periodica di autoveicoli

La prima revisione deve essere sostenuta 4 anni dopo la prima immatricolazione. Le successive revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale. Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg. Dal 2003 tali scadenze si applicano anche per motoveicoli e ciclomotori.

Il pagamento del corrispettivo viene effettuato direttamente all’officina che rilascia la ricevuta e provvede al versamento.

La revisione del veicolo verifica lo stato e l’efficienza dei seguenti dispositivi:

  • dispositivi frenatura (freno a mano, di servizio)Linea_rev_11_UNIV_cpl_frontale
  • sterzo (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico)
  • visibilità (vetri, specchietti, lavavetri)
  • impianto elettrico (proiettori, luci, indicatori)
  • assi pneumatici sospensioni
  • telaio (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio)
  • effetti nocivi (rumori, gas di scarico)
  • identificazione veicolo (targa, telaio)
  • altri equipaggiamenti (avvisatore acustico, cinture anteriori e posteriori ove sia presente predisposizione)

Al termine della revisione, la Motorizzazione Civile o l’officina autorizzata, consegnano all’utente un tagliando autoadesivo da apporre sulla Carta di Circolazione. Il tagliando mostrerà la dicitura:

“revisione regolare”, nel caso in cui il veicolo abbia superato il controllo;

La circolazione con revisione scaduta è punita con la sanzione di € 155,00 ed il ritiro della carta di circolazione nel caso in cui la violazione sia commessa con motociclo o autoveicolo.